Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del giorno 28 settembre 2009, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a sua volta, n. d.a.) recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private''», per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 12 novembre 2009. 1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009, risulta pubblicata la legge regionale 26 settembre 2009, n. 19, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a sua volta, n. d.a.) recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private''». L'art. 1, comma 1, dispone testualmente: «All'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 32/2007 recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private'', dopo le parole "collettivi nazionali" sono aggiunte le parole "gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale''». A sua volta, l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private» stabilisce che «Non sono assoggettati ad autorizzazione: a) gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali.». 2. - Il comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 19/2009 e' da ritenere costituzionalmente illegittimo. Esso, infatti, escludendo dal regime dell'autorizzazione previsto dal precedente disposto della legge regionale n. 32 del 2007, gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, il quale dispone che la tutela della salute costituisce materia di legislazione concorrente. La norma impugnata, in particolare, non tiene conto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il «riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1993, n. 421». Segnatamente, di tale decreto legislativo essa viola l'art. 8, comma 4, il quale prevede la definizione dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, e l'art. 8-ter, il quale subordina ad autorizzazione la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie e presuppone, in capo a queste, il possesso di requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi (v. in particolare commi 2 e 4). Gli studi medici e odontoiatrici, pertanto per la peculiarita' dell'attivita' posta in essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio, previa verifica del possesso dei requisiti minimi fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome, appunto in attuazione dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 502/1992. Il rispetto di tali prescrizioni e', infatti, indispensabile per assicurare i livelli essenziali di sicurezza del paziente e di qualita' delle prestazioni, trattandosi di un settore nel quale il possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e manutenzione della stessa assumono carattere rilevante per assicurare l'idoneita' e la sicurezza delle cure. La medesima norma, inoltre, incide sui poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta con delibera dell'11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo. Uno degli interventi prioritari che il Commissario dovra' porre in essere, infatti, attiene proprio all'«attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale». In definitiva, la censurata norma contrasta con il principio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, previsto dall'art. 117, terzo comma della Costituzione.