Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici  ha
legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta
regionale in carica, con sede in L'Aquila,  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 1, comma  1,
della legge della Regione Abruzzo  del  26  settembre  2009,  n.  19,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del giorno 28
settembre 2009, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32
(a sua  volta,  n.  d.a.)  recante  "Norme  generali  in  materia  di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e  accordi  contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e  private''»,
per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e  cio'
a  seguito  della  determinazione  del  Consiglio  dei  ministri   di
impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta  del
12 novembre 2009. 
    1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del  28
settembre 2009, risulta pubblicata la legge  regionale  26  settembre
2009, n. 19, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a
sua  volta,  n.  d.a.)  recante  "Norme  generali   in   materia   di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e  accordi  contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private''». 
    L'art. 1, comma 1, dispone testualmente: «All'art.  2,  comma  2,
lett. a) della l.r. 32/2007 recante "Norme  generali  in  materia  di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e  accordi  contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie  pubbliche  e  private'',
dopo le parole "collettivi nazionali" sono aggiunte  le  parole  "gli
studi privati medici  e  odontoiatrici  che  non  intendono  chiedere
l'accreditamento istituzionale''». 
    A sua volta, l'art. 2, comma  2,  lett.  a),  della  legge  della
Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32,  recante «Norme  regionali  in
materia di autorizzazione,  accreditamento  istituzionale  e  accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e
private» stabilisce che «Non sono assoggettati ad autorizzazione:  a)
gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti  accordi  collettivi
nazionali.». 
    2. - Il comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 19/2009  e'  da
ritenere costituzionalmente illegittimo. 
    Esso, infatti, escludendo dal regime dell'autorizzazione previsto
dal precedente disposto della legge regionale n.  32  del  2007,  gli
studi privati medici ed  odontoiatrici  che  non  intendono  chiedere
l'accreditamento istituzionale, si pone in contrasto con l'art.  117,
terzo comma della Costituzione, il quale dispone che la tutela  della
salute costituisce materia di legislazione concorrente. 
    La norma impugnata, in particolare, non tiene conto  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  recante  il  «riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1993, n. 421». 
    Segnatamente, di tale decreto legislativo essa  viola  l'art.  8,
comma 4,  il  quale  prevede  la  definizione  dei  requisiti  minimi
richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da  parte  delle
strutture pubbliche e private, e l'art. 8-ter, il quale subordina  ad
autorizzazione  la  realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio   di
attivita' sanitarie e socio-sanitarie e presuppone, in capo a queste,
il  possesso  di  requisiti  minimi,   strutturali,   tecnologici   e
organizzativi (v. in particolare commi 2 e 4).  Gli  studi  medici  e
odontoiatrici, pertanto per la peculiarita' dell'attivita'  posta  in
essere,   devono   essere   assoggettati    ad    un    provvedimento
autorizzatorio, previa verifica del  possesso  dei  requisiti  minimi
fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 con il quale e' stato approvato
l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato  d'intesa   con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le
province autonome, appunto in attuazione dell'art. 8,  comma  4,  del
citato decreto legislativo n. 502/1992. 
    Il rispetto di tali prescrizioni e', infatti, indispensabile  per
assicurare i livelli  essenziali  di  sicurezza  del  paziente  e  di
qualita' delle prestazioni, trattandosi di un settore  nel  quale  il
possesso  della  dotazione  strumentale  e  la  corretta  gestione  e
manutenzione della stessa assumono carattere rilevante per assicurare
l'idoneita' e la sicurezza delle cure. 
    La medesima norma,  inoltre,  incide  sui  poteri  conferiti  dal
Governo al Commissario ad acta con delibera dell'11  settembre  2008,
per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi  del  settore
sanitario della Regione Abruzzo. Uno degli interventi prioritari  che
il Commissario dovra'  porre  in  essere,  infatti,  attiene  proprio
all'«attuazione della normativa statale in materia di  autorizzazioni
ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento  della  vigente
normativa regionale». 
    In definitiva, la censurata  norma  contrasta  con  il  principio
della competenza legislativa concorrente in materia di  tutela  della
salute, previsto dall'art. 117, terzo comma della Costituzione.